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Regolamento UE 2024/1028 sugli affitti brevi: cosa cambia dal 20 maggio 2026 per host e piattaforme in Italia

Articolo informativo, non costituisce consulenza legale o fiscale. Per il tuo caso verifica con il commercialista, il Comune o l’ufficio turismo della tua Regione.

Dal 20 maggio 2026 il regolamento UE 2024/1028 obbliga le piattaforme a far indicare il numero di registrazione in ogni annuncio, a verificarlo a campione e a trasmettere alle autorità, di norma ogni mese, notti prenotate, ospiti, Paese di residenza, indirizzo e link dell’annuncio. In Italia il numero di registrazione è il CIN.

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Il 20 maggio 2026 è entrato in applicazione il regolamento europeo sui dati degli affitti brevi. Molti titoli hanno parlato di «nuove regole UE», ma per un host italiano in regola cambia poco nel lavoro quotidiano e molto nei controlli. Vediamo cosa dice, come si incastra con il CIN e cosa conviene sistemare subito.

Condominio con balconi e piante in cui un appartamento è affittato ai turisti

Cosa prevede il regolamento

Il regolamento (UE) 2024/1028 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di una legge di recepimento. Riguarda le locazioni di alloggi a breve termine offerte tramite piattaforme online e ha tre pilastri:

  1. Registrazione: dove uno Stato o un ente locale la prevede, ogni unità ha un numero di registrazione univoco, con i dati essenziali (indirizzo, tipologia, intero alloggio o parte, posti letto massimi).
  2. Obblighi delle piattaforme: far dichiarare all’host il numero, mostrarlo nell’annuncio e verificarlo con controlli casuali e periodici.
  3. Scambio di dati: le piattaforme trasmettono alle autorità, tramite un punto di accesso digitale unico, i dati di attività di ogni annuncio.

In Italia il numero di registrazione è il CIN

L’Italia aveva anticipato la parte di registrazione con il CIN (art. 13-ter del D.L. 145/2023), obbligatorio dal 2025 per ogni unità in locazione breve o turistica e per ogni struttura ricettiva. Il regolamento non aggiunge un secondo codice: rafforza i controlli sul CIN che già hai. Se non ce l’hai, la guida è qui: CIN, come richiederlo ed esporlo.

Quali dati trasmettono le piattaforme

DatoDettaglio
Numero di registrazioneIl CIN dell’annuncio
Indirizzo specificoDell’unità
Link dell’annuncioURL sulla piattaforma
Notti prenotatePer periodo
Ospiti per notteNumero
Paese di residenza degli ospitiAggregato

La trasmissione è, di regola, mensile; le piattaforme piccole e micro possono inviare ogni tre mesi. Questi dati si sommano a quelli che gli intermediari già comunicano all’Agenzia delle Entrate (contratti, importi, CIN) e alla ritenuta del 21 %: vedi cedolare secca e ritenuta.

Per annuncioAggregatoNumero diregistrazionedall’annuncioIndirizzo specificodall’annuncioLink dell’annunciodall’annuncioNotti prenotatedalle prenotazioniOspiti per nottedalle prenotazioniPaese di residenzadegli ospitidalle prenotazionidall’annunciodalle prenotazioniPassa il mouse su un dato per il dettaglio.Numero di registrazione: il CIN dell’annuncio.Indirizzo specifico: dell’unità.Link dell’annuncio: l’URL sulla piattaforma.Notti prenotate: per periodo.Ospiti per notte: il numero.Paese di residenza degli ospiti: in forma aggregata, non per nominativo.
Numero di registrazionedall’annuncio→ Per annuncioil CIN dell’annuncio.Indirizzo specificodall’annuncio→ Per annunciodell’unità.Link dell’annunciodall’annuncio→ Per annunciol’URL sulla piattaforma.Notti prenotatedalle prenotazioni→ Per annuncioper periodo.Ospiti per nottedalle prenotazioni→ Per annuncioil numero.Paese di residenza degli ospitidalle prenotazioni→ Aggregatoin forma aggregata, non per nominativo.
Di regola ogni mese; le piattaforme piccole e micro ogni tre mesi. Si sommano a quanto gli intermediari già comunicano all’Agenzia delle Entrate.

Cosa significa per te

Un consiglio praticoIl modo più semplice per stare tranquilli è che tutti i numeri nascano dalla stessa fonte. Se la prenotazione genera il check-in, il check-in genera la schedina e il pagamento della tassa, i dati che la piattaforma trasmette e quelli che trasmetti tu coincidono per costruzione.

Checklist dopo il 20 maggio 2026

  1. Controlla che ogni annuncio, su ogni portale, mostri il CIN giusto della sua unità (e il codice regionale, dove richiesto).
  2. Verifica che indirizzo e posti letto dell’annuncio coincidano con quanto dichiarato sulla BDSR.
  3. Allinea le notti: calendario del channel manager, schedine Alloggiati Web, flussi ISTAT, tassa di soggiorno.
  4. Conserva le ricevute di Alloggiati Web e le comunicazioni al Comune.
  5. Se vendi su più portali, usa un channel manager per tenere un unico calendario.

Domande frequenti

Il regolamento UE vieta o limita gli affitti brevi?

No. Non introduce limiti né divieti: armonizza la registrazione e lo scambio di dati tra piattaforme e autorità. I limiti, dove esistono, li decidono Regioni e Comuni, come a Firenze.

Devo registrarmi da qualche parte in più rispetto al CIN?

No. In Italia il sistema di registrazione è quello del CIN sulla BDSR, insieme ai codici regionali. Quello che cambia è il controllo: le piattaforme confrontano il tuo numero con la banca dati.

I dati degli ospiti arrivano al Comune?

Arrivano dati aggregati per annuncio: notti prenotate, numero di ospiti per notte, Paese di residenza, indirizzo e numero di registrazione. Non sono le schedine con nomi e documenti, che restano su Alloggiati Web.

Vale anche per hotel e B&B?

Il regolamento riguarda le locazioni di alloggi a breve termine offerte tramite piattaforme, non hotel, ostelli e campeggi. In Italia però il CIN è obbligatorio anche per tutte le strutture ricettive, quindi conviene comunque averlo in ogni annuncio.

Cosa succede se il mio CIN è sbagliato?

L’autorità può chiedere di correggere i dati, sospendere il numero o, nei casi gravi, revocarlo, e può ordinare alla piattaforma di rimuovere l’annuncio. Anche la legge italiana prevede la rimozione immediata degli annunci senza CIN.

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Fonti

  1. Regolamento (UE) 2024/1028 dell’11 aprile 2024 (EUR-Lex)
  2. D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art. 13-ter (CIN)
  3. Edotto — Affitti brevi, nuove regole UE dal 20 maggio 2026

Normativa verificata l’ultima volta il 16 ottobre 2026.